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STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede e durata. È costituita, con sede legale in Brescello (RE), piazza Maria Pallini 4, l’associazione culturale senza scopi di lucro denominata “Accademia di Studi Storici Brig” di seguito nel presente atto denominata Associazione. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica dello statuto; spetta invece all’Assemblea Straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede fuori dal Comune di Brescello. Il Consiglio può anche istituire e sopprimere, ovunque, sedi secondarie, uffici, agenzie e recapiti.

Art. 2 -  L’Associazione ha i seguenti scopi. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire, in qualsiasi modo sia ritenuto opportuno o utile, lo studio della storia di Brescello, del suo territorio e di tutti i luoghi comunque storicamente connessi, e di promulgarne i risultati in qualsiasi modo venga ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo come, a titolo esemplificativo e non esclusivo, con riunioni, dibattiti, conferenze, lezioni, giornate di studio, convegni, pubblicazioni proprie o di terzi sia su carta che audiovisive. L’Associazione potrà anche promuovere, organizzare e realizzare viaggi culturali e, in genere, qualsiasi attività che possa contribuire al raggiungimento dello scopo sociale. I beneficiari di tutte le attività svolte potranno essere i soli soci o, oltre che i soci, anche i non soci, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà associarsi con altre associazioni aventi oggetto sociale analogo o affine. Essa, per l’espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, anche non soci, e di società di qualsiasi tipo. L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e da privati, sia persone fisiche che giuridiche.

Art. 3 -  Soci. I soci dell’Associazione si distinguono in:

a)  Soci Fondatori. Sono i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associa-zione.

b) Soci ordinari. Sono coloro che aderiscono all’Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota associativa annuale.

Possono far parte dell’Associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche che siano interessate all’attività dell’Associazione stessa.

c) Soci sostenitori. Sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, volontariamente, versino alla cassa sociale una quota associativa annuale uguale o superiore al doppio di quella dei Soci Ordinari.

d) Soci Onorari. Sono coloro che, per particolari benemerenze nei confronti dell’As-sociazione, vengono ammessi come tali con delibera motivata del Consiglio Direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, a eccezione del diritto di voto, e sono esenti dal versamento della quota associativa annuale.

Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato che non sia socio dell’Associazione a titolo individuale.

Art. 4 ‑ Ammissione dei soci. L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta dell’interessato. Il richiedente dovrà fornire tutte le informazioni utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo anche nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Art. 5 ‑ Diritti dei soci. Tutti i soci hanno diritto:

a)  a partecipare a tutte le attività sociali;

b)  all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 ‑ Patrimonio sociale e mezzi finanziari. L’associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a)  dalle quote associative versate annualmente dagli associati. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati;

b)  da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di ogni genere di persone, fisiche e giuridiche, società, enti pubblici e privati;

c)  dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

Art. 7 ‑ Organi sociali. Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea dei Soci;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)  il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 8 ‑ Assemblea dei Soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È di competenza dell’Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all’anno:

a)  l’approvazione del Conto Consuntivo e della Relazione economica, finanziaria e relativa alle attività svolte nell’esercizio precedente, redatti a cura del Consiglio Direttivo; la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi;

b)  la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;

c)  la nomina dei membri facenti parte degli eventuali Comitati che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno attivare e l’approvazione, anche con modifiche, dei relativi poteri e competenze proposti dal Consiglio Direttivo;

d)  l’approvazione del programma di attività sociale per l’anno in corso sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo;

e)  la determinazione delle quote associative annuali;

f)  l’approvazione dei regolamenti interni;

g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicarsi ai soci, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, preferibilmente tramite mail, oppure, a scelta del Consiglio Direttivo, tramite fax, telefono o altro strumento di comunicazione.

È di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

a)  la modifica dello statuto dell’Associazione;

b)  il trasferimento della sede sociale fuori dal Comune di Brescello;

c)  lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 9 ‑ Validità delle assemblee.

L’Assemblea Ordinaria è valida:

-    in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega, la maggioranza dei soci in regola con le quote associative;

-    in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L’Assemblea Straordinaria è valida:

-    in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega, i due terzi dei soci in regola con le quote associative;

-    in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni delle Assemblee obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 10 ‑ Svolgimento dei lavori dell’assemblea. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, il segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assem-blea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe, che non possono essere rilasciate a non soci. Dell’assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 11 ‑ Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea Ordinaria.

Il Presidente e i Consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un’unica persona.

Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede a effettuare incassi e pagamenti e quant’altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il Segretario cura la tenuta dei documenti sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo che siano assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dal loro incarico, senza necessità di alcuna comunicazione all’interessato.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare per un qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo lo sostituisce cooptando il sostituto fra i Soci. Il Sostituto resta in carica fino alla naturale scadenza così come definita dall’ultima nomina del Consiglio Direttivo regolarmente effettuata.

Art. 12 ‑ Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque non meno di una volta all’anno per deliberare in ordine al Rendiconto Annuale e alla prevista Relazione.

Può essere convocato anche su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso, da comunicarsi almeno 4 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, preferibilmente tramite mail, oppure tramite fax, telefono o altro strumento di comunicazione.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 ‑ Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Al Consiglio spetta:

a)  gestire l’Associazione;

b)  reperire i fondi per il raggiungimento degli scopi associativi;

c)  deliberare sull’ammissione dei soci;

d)  convocare l’Assemblea;

e)  predisporre il programma annuale di attività sociale per l’anno in corso che dovrà essere approvato dall’Assemblea Ordinaria;

f)  predisporre il Conto Consuntivo e la Relazione economica, finanziaria e relativa alle attività svolte nell’esercizio precedente, con relativa destinazione dell’avanzo di gestione o proposta di copertura dell’eventuale disavanzo, che dovranno essere approvati dall’Assemblea Ordinaria;

g)  proporre all’Assemblea Ordinaria la costituzione di eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche, indicandone poteri e competenze;

h)  proporre all’Assemblea Ordinaria, per l’approvazione, eventuali regolamenti interni;

i)   trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Brescello senza procedere alla modifica dello statuto; spetta invece all’Assemblea Straordinaria dei Soci decidere il trasferimento della sede fuori dal Comune di Brescello. Il Consiglio può anche istituire e sopprimere, ovunque, sedi secondarie, uffici, agenzie e recapiti.

Art. 14 ‑ Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria e rimane in carica, come il Consiglio Direttivo, per cinque anni, fino all’elezione di un nuovo Presidente.

Compiti del Presidente:

a) dirigere e rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) a lui spetta la firma sociale nei riguardi dei soci e dei terzi;

c) è responsabile della sicurezza;

d) può delegare, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 15 Esercizio sociale. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci, per l’approvazione, il Conto Consuntivo, la Relazione economica, finanziaria e relativa alle attività svolte nell’esercizio precedente; la proposta della destinazione dell’avanzo di gestione o per la copertura di eventuali disavanzi e il programma di attività sociale per l’anno in corso.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’As-sociazione.

Art. 16 ‑ Cariche sociali. Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati volontariamente e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, comprovate da idonea documentazione.

Art. 17 ‑ Revisione dello Statuto e scioglimento. Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea Straordinaria.

La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità.